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Una comunità è un insieme di individui che condividono lo stesso ambiente fisico e tecnologico, formando un gruppo riconoscibile, unito da vincoli organizzativi, linguistici, economici e da interessi e obiettivi comuni. Le caratteristiche materiali, geografiche ed ambientali sicuramente le danno forma, ma sono gli esseri umani, i suoi membri, ad infondere ad essa un significato, un senso, facendola diventare un simbolo.
Per l'appartenenza ad una comunità servono caratteristiche più forti, tali da creare un' identità degli appartenenti, tramite una storia comune, ideali condivisi, tradizioni e/o costumi. A volte è la lingua l'elemento più fortemente identificativo degli appartenenti ad una comunità. Una dimensione di vita comunitaria implica tipicamente la condivisione di un sistema di significati, come norme di comportamento, valori, una storia comune, la produzione di artefatti, la partecipazione alla vita economica, politica e sociale del territorio.
Le cooperative sociali sono disciplinate dalla legge n. 381/91. Ai sensi della norma il loro scopo è quello di: «perseguire l"interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate».
Cooperative di tipo A: si occupano direttamente dell’assistenza, riabilitazione ed educazione di disabili, malati, anziani, minori, senza dimora, persone con disagio psichiatrico, operando in larga parte in convenzione con l’ente pubblico. Le cooperative di tipo A sono attualmente le più diffuse.
Cooperative di tipo B: sono finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate quali disabili fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti. I soggetti svantaggiati devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e possibilmente esserne soci. Cooperative ad oggetto misto A + B: nello statuto di una cooperativa può essere indicato lo svolgimento di attività di tipo A accanto ad attività di tipo B, purché la tipologia di svantaggio e l’area di intervento siano tali da richiedere un collegamento funzionale fra le attività. Consorzi sociali: sono consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata da cooperative sociali in misura non inferiore al 70%.
Le cooperative sociali, ponendosi come obiettivo “l’interesse generale della comunità”, cercano di portare benefici a tutto il territorio. I destinatari dell’azione sono quindi tutti i cittadini, e non solo le persone più deboli, in funzione delle quali vengono realizzati i servizi. Per questo si parla per la cooperazione sociale di mutualità esterna, che supera il concetto di mutualità che caratterizza le cooperative. |
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